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D.Lvo 12/04/2006 n. 163
2. In relazione all'articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui all'articolo 245.
4. Il regolamento di cui all'articolo 5 elenca le norme abrogate, con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti: gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117; il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34; il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, recante «affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa».
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice, ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali, elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.
Art. 257. Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente codice
a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autoritą e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture
b) l'articolo 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture.
3. L'articolo 123 si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'articolo 23 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addģ 12 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Scajola, Ministro delle attivitą produttive Pisanu, Ministro dell'interno Buttiglione, Ministro per i beni e le attivitą culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitą
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitą, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitą, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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